martedì 17 luglio 2007

Da Luglio cambia l’importo dell’indennità di vacanza contrattuale


Indichiamo di seguito gli importi dell’Indennità di Vacanza Contrattuale che dovranno essere corrisposti a partire dal mese di luglio a copertura del periodo di carenza del rinnovo contrattuale del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2006.
Questo in base all’accordo sul costo del lavoro sottoscritto in data 23.7.1993, il quale stabilisce che: "Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori".
Pertanto in base a quanto stabilito nell’accordo del 23.7.1993, con decorrenza dall’1 aprile 2007 è stata erogata la prima tranche della indennità di vacanza contrattuale che è pari al 30% del tasso di inflazione programmato per l’anno 2007 convenuto nel D.P.F. e fissato nella misura del 2%. Tale percentuale è stata applicata su paga base e contingenza.
La seconda tranche della indennità di vacanza contrattuale si erogherà dall’ 1 luglio 2007 sempre applicandola su paga base e contingenza.
Si ricorda che tale indennità cesserà di essere corrisposta al momento in cui entrerà in vigore l’aumento dei minimi derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Tabella con importi IVC dal 1° Luglio 2007

LIVELLO e IMPORTO
Quadri 18,80
1° 17,44
2° 15,76
3° 14,20
4° 12,96
5° 12,19
6° 11,46
7° 10,58

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