venerdì 13 aprile 2007

Vietato spiare i dipendenti sul web


I datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Spetta all'azienda definire le modalità d'uso di tali strumenti ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali. Con questo principio, il Garante della Privacy torna sul delicato problema dell’uso e abuso dei mezzi informatici da parte dei dipendenti, questa volta con regole dettagliate, che saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Soltanto poco tempo fa lo stesso Garante aveva detto che gli strumenti di prova per la contestazione disciplinare non devono intaccare la sfera del diritto alla privacy degli utenti. Il messaggio era chiaro ma incompleto. E i tribunali interpellati offrivano interpretazioni molto più intransigenti sull’argomento. Il tribunale di Milano, per esempio, aveva confermato il licenziamento di una dipendente che navigava troppo dal posto di lavoro. In un’altra sentenza, sempre i giudici meneghini avevano assolto il datore di lavoro, che, all’insaputa del lavoratore, aveva controllato la sua posta elettronica sulla casella aziendale. Il Garante entra nel dettaglio e spiega meglio come deve difendersi un’impresa se i dipendenti usano a fini privati i computer aziendali. «La questione è delicata – premette il relatore del provvedimento Mauro Paissan – perché dall'analisi dei siti web visitati si possono trarre informazioni anche sensibili sui dipendenti e i messaggi di posta elettronica possono avere contenuti a carattere privato». Dunque la parola d’ordine è prevenire con un disciplinare interno, concordato con i sindacati, nel quale siano chiaramente indicate le regole per l'uso di Internet e della posta elettronica. Per quanto riguarda internet si devono individuare preventivamente i siti considerati correlati con la prestazione lavorativa; si possono utilizzare filtri che prevengano operazioni, come l'accesso a siti inseriti in una sorta di black list o il download di file musicali o multimediali. Per la posta elettronica l’azienda deve mettere a disposizione anche indirizzi condivisi tra più lavoratori rendendo così chiara la natura non privata della corrispondenza. Inoltre può attribuire al lavoratore un altro indirizzo (oltre quello di lavoro), destinato ad un uso personale oppure delegare, in caso di assenza del lavoratore, un fiduciario che verifica il contenuto dei messaggi. Se queste misure preventive non fossero sufficienti si può passare a controlli più personali, ma con gradualità.

Fonte: Ilgiornale.it

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