venerdì 18 luglio 2008

Trattativa Rinnovo CCNL

COMUNICATO AI LAVORATORI

17 Luglio

Nei giorni 14, 15 e 16 Luglio si sono svolti a Roma gli incontri tra le delegazioni trattanti per il rinnovo del nostro contratto nazionale del lavoro.

Come riferitoci dai nostri rappresentanti, la trattativa in questi giorni ha prodotto la definizione dei testi, con risultati positivi, per quanto riguarda la parte normativa.
Per la parte economica è stato programmato un nuovo incontro per il 24 Luglio.

Lo sciopero nazionale del 19 Luglio è pertanto sospeso.

Segue il documento unitario delle Organizzazioni Sindacali.



FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL


Nella trattativa ripresa il 14-07-2008 e proseguita fino al 17 è stato raggiunto l’accordo sulle normative più importanti (orario, contratti a termine, apprendistato, part-time) e si è deciso di proseguire il 24-07-2008 per completare gli altri capitoli (terziarizzazione appalti, quadri) e il salario per arrivare alla conclusione del rinnovo del contratto nazionale.

Il risultato sin qui ottenuto è stato valutato positivamente dalla delegazione trattante perciò lo sciopero del 18 e 19 è stato sospeso.

I punti concordati sono i seguenti:

- Orario
Riposo giornaliero: in riferimento alla deroga delle 11 ore prevista dalla legge, nel contratto nazionale è stato introdotto soltanto il caso del cambio turno, in attesa che si faccia la contrattazione aziendale alla quale è demandata la possibilità di stabilire modalità di fruizione diverse ma tenendo comunque presente un riposo minimo di almeno 9 ore.

Riposo settimanale: a fronte della modifica legislativa che riguarda la possibilità di realizzare le 24 ore di riposo anche su una media di 14 giorni si è stabilito, che le modalità di attuazione devono passare dal confronto a livello aziendale e tenendo conto degli accordi esistenti.

Lavoro Domenicale: rimane nella sostanza inalterata la normativa del vecchio contratto cui si aggiunge un elemento importante e cioè che le modalità di attuazione del lavoro domenicale e festivo dovranno essere oggetto di confronto a livello aziendale.

- Flessibilità dell’orario (42 ore per 24 settimane)
La normativa prevede che per realizzare la flessibilità ci deve essere il confronto a livello aziendale o territoriale finalizzato alle intese.
Inoltre viene definito che l’obbiettivo da raggiungere insieme al miglioramento dell’efficienza aziendale deve essere anche quello di aumentare l’occupazione, incrementare gli orari dei part-time nonché la trasformazione di part-time in full time.

- Part-Time
E’ confermato l’aumento dell’orario minimo da 18 a 20 ore.
E’ stata anche stabilito che tutti i lavoratori passino a 20 ore entro 18 mesi dalla firma del contratto ed il piano di realizzazione deve essere oggetto di confronto con le RSU/RSA.
E’ stato inoltre introdotta la normativa di verifica semestrale della quantità di orario supplementare effettuato dai part-time al fine di arrivare a stabilizzare gli orari.

- Contratti a termine
Si conferma che dopo 36 mesi i lavoratori devono essere assunti a tempo indeterminato e soltanto in caso di difficoltà organizzative possono essere fatti accordi a livello aziendale o territoriale per una ulteriore proroga. Il periodo di prova inoltre non verrà più richiesto dopo 2 contratti a termine svolti nell’arco di 2 anni per le stesse mansioni.
Rimane confermato il diritto di precedenza termine su termine e si aggiunge il diritto di precedenza a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato con la possibilità di prolungare al 2° livello di contrattazione i 12 mesi previsti dalla legge per esercitare questo diritto. Si introduce inoltre una verifica semestrale sulle percentuali di contratto a termine utilizzate dalle aziende.




- Apprendistato
La percentuale di conferma viene elevata dal 70 al 75% con la possibilità al 2° livello della contrattazione di arrivare all’ 80%.
Viene estesa agli apprendisti l’assistenza sanitaria.
Viene elevata la quota di contribuzione delle aziende per la previdenza complementare da 0,55 a 1,05 %.
Per quanto riguarda la richiesta delle associazioni cooperative di introdurre l’apprendistato per i primi livelli. L’accordo raggiunto prevede l’esclusione di una serie di figure professionali e per quanto riguarda la parte commerciale è stata introdotta la garanzia che i percorsi di carriera interni continueranno ad essere valorizzati.

- Piccole cooperative
La normativa riguarda “imprese cooperative minori e non unità minori di grandi cooperative”; viene definito il numero massimo di 200 equivalenti full time, ma le varianti introdotte riguardano articolazioni diverse della flessibilità confermando il rispetto di tutti i diritti contrattuali.

- Appalti Terziarizzazioni
Sono stati acquisiti punti importanti che riguardano le garanzie per i lavoratori interessati (durc, applicazione dei contratti firmati dalle Organizzazioni CGIL, Cisl, Uil e di categoria)il capitolo deve essere tuttavia completato.

Acquisiti questi importanti risultati la giornata del 24-07-2008 deve essere decisiva per completare le normative mancanti e per ottenere un risultato economico che garantisca il recupero della perdita di acquisto dei lavoratori e ci permetta di arrivare alla conclusione di questa lunga vertenza contrattuale.

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